Detrazioni fiscali 2017 – Tutte le novità

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Di questi giorni è la notizia che gli incentivi fiscali, con la detrazione del 65% sulla riqualificazione energetica, sono stati rinnovati anche per l’anno 2017. Una proposta del Senato è volta alla stabilizzazione dell’ecobonus per tutto il triennio, ovvero per tutto il triennio 2017-2019. L’Italia sta puntando quindi sul rinnovamento, sulla riqualificazione e sul risparmio energetico. Ma si raccomanda comunque di continuare a seguire l’andamento delle detrazioni di anno in anno perché potrebbero essere emanati dei decreti che ne modifichino il testo o la durata.

Per ora la notizia buona è che per tutto il 2017 si attueranno le stesse modalità sulle detrazioni fiscali già in vigore nel 2016, con delle variazioni tutt’altro da sottovalutare, inserite nel testo della normativa per favorire le persone fisiche più disagiate e incentivarle a sostenere le spese per una miglioria che non è solo per il bene personale ma per quello della collettività in un’ottica di risparmio energetico ed ecosostenibilità.

Vediamo un po’ più nel dettaglio di cosa si tratta, chi ne può usufruire e quali documenti è necessario presentare. Tutte le informazioni sono tratte dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa è l’ecobonus?

L’ecobonus consiste in detrazioni Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o Ires (Imposta sul reddito delle società) ai fini di incentivare la riqualificazione energetica di edifici ad uso abitativo e non. Le detrazioni sono ripartite in 10 rate che ogni anno vengono rimborsate sul proprio modello di dichiarazione dei redditi. L’incentivo è esteso fino al 75% se l’intervento fatto è in una parte comune condominiale.

Per l’applicazione dell’aliquota corretta (55% per gli interventi antecedenti il 2013, 65% fino a tutto dicembre 2017 e 36% dal 2018, in poi se gli incentivi non vengono più rinnovati), fa testo la data del pagamento, non quella dell’inizio dei lavori. Per le imprese invece si deve considerare la data dell’ultima prestazione effettuata.

Le agevolazioni hanno un tetto massimo entro cui è possibile effettuare la detrazione. Se il tipo di intervento è la continuazione di un’opera iniziata negli anni precedenti, con aliquota differente, per il computo corretto dell’importo delle detrazioni sarà necessario tenere conto anche delle detrazioni di cui si è usufruito negli anni precedenti, calcolando anche l’eventuale raggiungimento del massimale su quel tipo di intervento.

Chi può fruirne delle detrazioni fiscali?

La primaria condizione, che sembra banale ma nulla è lasciato al caso, per poter fruire delle detrazioni è che l’edificio su cui si effettua l’intervento sia esistente e mappato al catasto. Questo non riguarda solo le unità abitative ma anche le singole parti dei fabbricati, gli immobili ad uso professionale o gli edifici rurali. Si dovrà quindi produrre un documento valido per certificare l’accatastamento: l’iscrizione al catasto oppure il pagamento di Ici o Imu sull’unità immobiliare.

Ad usufruire delle agevolazioni sono non solo i proprietari, residenti o non residenti che siano, ma anche le società, le associazioni, gli enti pubblici e privati, fra cui negli ultimi anni sono stati annoverati anche gli istituti autonomi per le case popolari. Oltre ai proprietari, le persone fisiche che possono usufruire delle detrazioni sono anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condomini per le parti comuni del condominio, gli inquilini e coloro che hanno l’immobile in comodato. Possono usufruirne pure i familiari, purché conviventi, fino al terzo grado di parentela, oppure affini fino al secondo grado, qualora siano questi a sostenere le spese per la riqualificazione energetica dell’immobile. Questo principio non ha però valenza nel caso l’immobile sia destinato ad uso professionale.

Possono richiedere di usufruire delle detrazioni anche i titolari di un contratto di leasing con il quale viene finanziato l’intervento di riqualificazione oggetto delle detrazioni stesse.
In caso di vendita dell’immobile prima del termine del rimborso delle quote di detrazioni residue, previo accordo fra le parti, queste potranno passare nel credito del nuovo proprietario. Nel caso di immobili in affitto invece il passaggio non potrà avvenire e il rimborso rimarrà sempre a titolo del conduttore oppure del comodatario come precedentemente stabilito. In caso di decesso del titolare del rimborso, questo verrà trasmesso all’erede cui passerà la proprietà dell’immobile in oggetto.

Novità 2017 sulle detrazioni fiscali

La detrazione del 65% per la riqualificazione energetica rientra nel gruppo di interventi di riqualificazione energetica favoriti dalla legge di stabilità emanata nel dicembre 2016. La legge prevede, come gli altri anni, agevolazioni particolareggiate per le migliorie atte al risparmio energetico, introducendo però alcune novità.

Una delle principali riguarda i contribuenti che si trovano nella cosiddetta “no tax area” (considerati incapienti) i quali hanno la possibilità di cedere il credito ai fornitori che hanno eseguito lavori di riqualificazioni energetiche in parti comuni degli edifici condominiali dove vivono. Sono considerati incapienti coloro che non producono un reddito tale da poter accedere alle detrazioni.

Calcolo delle detrazioni fiscali

Le spese soggette a detrazioni non sono solo quelle per l’acquisto fisico dei materiali ma anche per il lavoro professionale di progettazione, installazione e messa in opera. L’importo da detrarre, purché sia all’interno del tetto massimo stabilito per quella tipologia di intervento, deve essere ripartito fra i soggetti titolari del diritto di detrazione. Nel caso di condomini queste saranno suddivise in base ai millesimi.

Verranno poi calcolate dieci rate di pari importo che verranno rimborsate annualmente sulla propria dichiarazione dei redditi. Il calcolo deve tenere conto di eventuali altri interventi avvenuti in precedenza e che sono ancora soggetto di detrazione. Se l’importo supera quello stabilito come massimale allora non sarà possibile usufruire di ulteriori detrazioni, altrimenti la rata verrà incrementata della quota per la nuova riqualificazione messa in atto.

Una nota importante da ricordare è che ai fini di poter richiedere le detrazioni fiscali è necessario effettuare i pagamenti degli importi ai fornitori secondo le seguenti modalità: con bonifico bancario o postale per i contribuenti non titolari di reddito da impresa, oppure indifferentemente per i titolari di reddito da impresa purché producano la prova delle spese sostenute. Nel bonifico è necessario indicare sempre la causale del versamento, il codice fiscale di chi richiede la detrazione, la partita Iva/CF del fornitore del servizio pagato. Le banche, o Poste Italiane spa, devono operare una ritenuta d’acconto sul bonifico effettuato ai fini di detrazioni fiscali pari all’8% della somma calcolata senza Iva. Questa somma è in acconto all’imposta dovuta da chi svolge i lavori.

Documenti da presentare

Per poter accedere alle detrazioni fiscali è necessario presentare l’asseverazione (un documento rilasciato dal tecnico specialistico oppure dal direttore dei lavori, che certifica la conformità dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti) e la certificazione energetica (prodotta dal tecnico che ha eseguito l’intervento e che riporta tutti i dati inerenti la miglioria effettuata). Non sono ammesse autocertificazioni personali.

È inoltre necessario produrre anche una scheda informativa redatta secondo i modelli forniti che descrive il tipo di intervento eseguito, i dati del soggetto che richiede la detrazione, il risparmio energetico conseguente e il costo di ogni tipo di intervento (acquisto o lavoro manuale che sia).

La trasmissione dei documenti deve avvenire in via telematica sul sito dell’Enea (dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile). È anche possibile inviare una raccomandata purché si faccia entro i 90 giorni dal termine dei lavori.

Se l’intervento è ancora in corso d’opera e il contribuente non ha tutti i documenti necessari perché ancora non rilasciati può comunque usufruire delle detrazioni per ciascun periodo di imposta. Al fine di una semplificazione fiscale l’Agenzia non richiede più l’obbligo di comunicare quando un intervento prosegue per più di un anno di imposta come invece doveva essere fatto precedentemente.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate comunque sono pubblicati tutti i documenti chiarificatori per ogni singola situazione e per ogni tipo di detrazione. Siccome di anno in anno le aliquote per le detrazioni fiscali possono subire cambiamenti, oppure possono variare le norme che ne regolarizzano l’erogazione, è bene consultare periodicamente il sito per verificare eventuali cambiamenti su quanto riportato qua sopra.

 

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